Assolto per la “particolare tenuità del fatto”. Questa la motivazione che ha spinto il Giudice della quarta sezione penale del tribunale di Milano a ritenere non punibile l’edicolante che, nell’ottobre del 2011, aveva preso a calci un Bassotto colpevole di aver sporcato, facendo pipì, l’espositore dei giornali. L’edicolante lo scaraventò ad alcuni metri di distanza, provocandogli dolori “lungo tutta la colonna vertebrale” e un “evidente stato di choc”, come refertato dal veterinario. Il proprietario aveva, quindi, sporto denuncia, attivando il procedimento contro il titolare dell’edicola.
Peccato che il Tribunale milanese ha applicato la nuova normativa sulla non punibilità per “particolare tenuità del fatto” introdotta lo scorso marzo. Secondo il Giudice, l’edicolante “ha sì posto in essere una condotta lesiva nei confronti del cane della persona offesa, ma non ha utilizzato né armi o altri strumenti di particolare lesività, né modalità tali da far ritenere che la condotta sia stata espressione di un gesto gratuito”. E ancora, “si è trattato di un gesto condizionato dalle circostanze (…) nell’immediatezza di un comportamento dannoso tenuto dal cane”. Nessuna premeditazione, né sevizie, né crudeltà, e nessuna “grave lesione” per il cane. Ciò non toglie che la questione si sarebbe dovuta risolvere senza “adoperare violenza contro l’animale”.
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