Aveva emanato un’ordinanza in base alla quale, durante la stagione balneare, dal 1 maggio al 30 settembre, l’accesso alle spiagge libere da parte dei conduttori di animali era vietato, “indicando che tale divieto era escluso nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate”. Ma queste aree dedicate non erano state individuate dallo stesso Comune, spingendo l’associazione Heart a chiedere che l’ordinanza venisse revocata per “eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10, delibera G. reg. n. 866 del 2006, che prevede che i Comuni individuino tratti di arenile da destinare all’accoglienza temporanea di animali da compagnia; violazione degli artt. 13 e 16 Cost.”. Sia che si tratti di ragioni legate all’igiene che alla sicurezza dei bagnanti, si sarebbe potuti addivenire a un accordo con i proprietari.
Il Tar per il Lazio accoglie, quindi, il ricorso. Tra le motivazioni si legge che “la scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata”.
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