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Correre dal veterinario non è eccesso di velocità...

Correre dal veterinario non è eccesso di velocità

Lo ha deciso una sentenza pronunciata lo scorso marzo da un Giudice di Pace di Pisa che ha accolto il ricorso del proprietario di un gatto multato, durante la corsa in clinica, per eccesso di velocità. Correre dal veterinario è, dunque, uno stato di necessità.

L’art. 177 del Codice della Strada prevede l’esistenza di mezzi di soccorso per il trasporto degli animali in gravi condizioni di salute. Ma in questo caso non erano presenti sul territorio. Da qui lo stato di necessità. “È vero che lo stato di necessità, così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali, richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, ha affermato il Giudice, “ma la stessa legislazione penale ha visto, in tempi recenti, un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”.

Un piccolo passo in avanti per l’Enpa verso una legislazione in grado di tutelare gli animali in quanto “esseri senzienti”, così come stabilito dalla normativa comunitaria. Il giudice ha annullato, dunque, il verbale rilevando inoltre che, in tema di sanzioni amministrative, per l’affermazione di responsabilità occorre che la condotta sia almeno colposa, e la colpa in tal caso è esclusa, poiché “la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111).

 

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